NOTA INTRODUTTIVA
Fatture regolari
Le fatture presentate al Fondo Assistenza devono essere regolari a norma dell’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, in caso contrario il Fas non è responsabile della documentazione non corretta inviata in copia (vedi “manleva” sulla pratica richiesta di rimborso). In caso di documentazione in originale le fatture devono essere regolari in base alla suddetta norma.
Per prestazioni sanitarie dei medici si intendono le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Questo è quanto afferma l'articolo 99, R.D. n. 1265/34. Le stesse prestazioni possono essere svolte anche da operatori abilitati all'esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie. I soggetti, che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, hanno l'esenzione dall'Iva come definito dall'articolo 10 del DPR n. 633/72.
Il FAS non sarà più tenuto responsabile del controllo dell’applicazione dell’imposta di bollo nella documentazione inoltrata in copia.
Il rimborso avverrà comprendendo l’imposta di bollo qualora sia riportato nel totale del documento di pagamento2.
Nei casi in cui la prestazione sanitaria venga pagata con il sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA (CBILL, Sisalpay, Lottomatica, sportelli ATM) è assolutamente necessario richiedere regolare Fattura/Ricevuta fiscale alla struttura che fornisce la prestazione. L’avviso di pagamento o la sola ricevuta di pagamento NON sono sufficienti ai fini del rimborso.
[2] Farà fede solo ed esclusivamente l’importo riportato come totale nella fattura/ricevuta fiscale.